Il presente contributo riprende ed aggiorna i contenuti dell’articolo pubblicato su WeWealth, rivista n. 78, febbraio 2026.

La legge di bilancio 2026 introduce una rilevante restrizione al regime di esenzione dei dividendi e delle plusvalenze intersocietarie sulle partecipazioni qualificate come “minori”, con un impatto diretto sulle scelte di distribuzione degli utili e sulle strategie di holding.

Il nuovo perimetro della dividend exemption

La tradizionale esenzione del 95% dei dividendi (e delle plusvalenze che rispettano i requisiti di participation exemption) viene ora subordinata, nell’ambito delle partecipazioni non di controllo, al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

  • Una partecipazione al capitale non inferiore al 5%;
  • Un valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.

In mancanza di uno di questi due parametri, i dividendi e le plusvalenze derivanti da tali partecipazioni risulteranno integralmente imponibili, con un evidente incremento del carico fiscale effettivo in capo alla società percettrice.

Strumenti finanziari partecipativi e cointeressenze

La stretta si estende agli strumenti finanziari partecipativi e ai rapporti di cointeressenza o associazione in partecipazione che non integrano una partecipazione al capitale. Per tali strumenti, il mantenimento dell’esenzione richiede che il valore fiscalmente riconosciuto ecceda la soglia dei 500.000 euro, al di sotto di tale limite, i proventi partecipativi tenderanno ad essere tassati integralmente.

Una logica analoga pare destinata ad applicarsi agli usufrutti azionari, che, se riferiti a posizioni sotto soglia, saranno ragionevolmente attratti nel nuovo perimetro di piena imponibilità dei flussi di dividendo.

Dividendi in uscita verso soggetti UE/SEE

Per ragioni di simmetria, il legislatore interviene anche sui dividendi corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE non rientranti nel regime “madre-figlia”. In tali casi, la ritenuta ridotta dell’1,2% potrà applicarsi solo se il percettore estero detiene una partecipazione superiore al 5% o un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro; in difetto, troverà applicazione la ritenuta domestica del 26%, ferma restando l’eventuale mitigazione per effetto di Convenzione contro le doppie imposizioni.

La medesima duplice condizione “alternativa” (soglia percentuale o valore) si pone quindi come criterio di allineamento tra trattamento dei dividendi interni e “in uscita” verso l’area UE/SEE al di fuori della Direttiva madre‑figlia.

Decorrenza e profili operativi

Le nuove regole si applicano:

  • alle distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • alle plusvalenze realizzate su partecipazioni e strumenti equity acquistati o sottoscritti dal 1° gennaio 2026.

La disciplina sulle plusvalenze opera in deroga all’articolo 3 della L. 212/2000, anticipando l’efficacia delle modifiche rispetto all’ordinaria regola del periodo d’imposta successivo e imponendo una tempestiva revisione delle strategie di investimento, dismissione e riassetto partecipativo.

Impatti su politiche di utile e patrimonializzazione

La restrizione dell’area di esenzione tende a rendere meno neutrale, in termini fiscali, la decisione di distribuire dividendi da partecipazioni “minori”, con il rischio concreto di frenare il rilascio di utili verso i soci che hanno investito in equity nelle proprie società. Ne può derivare, anche se in parte in modo indiretto, un incentivo alle politiche di autofinanziamento, di ritenzione degli utili e di rafforzamento patrimoniale delle imprese, a fronte di un intervento che ha una chiara funzione di gettito per esigenze di finanza pubblica.

In vista delle prossime delibere di distribuzione 2026, sarà cruciale per gruppi e holding verificare il posizionamento di ciascuna partecipazione rispetto alle soglie dimensionali, valutando in anticipo eventuali operazioni di rafforzamento del costo fiscale (versamenti in conto capitale, rinunce a finanziamenti soci, rivalutazioni e riallineamenti) per mitigare gli effetti della nuova disciplina.

Il nuovo quadro normativo rende indispensabile un’accurata mappatura puntuale delle partecipazioni e degli strumenti partecipativi, con analisi delle soglie e delle possibili azioni correttive sul valore fiscalmente riconosciuto. Consigli di amministrazione, CFO e tax director sono chiamati a inserire queste valutazioni nell’agenda 2026, prima delle prossime delibere di distribuzione e delle operazioni di riassetto. Un approccio fattivo nella gestione dei dividendi e delle plusvalenze consente non solo di mitigare l’aumento del carico fiscale, ma anche di riallineare la struttura patrimoniale e le strategie di crescita in un orizzonte di medio periodo.

Avv. Fabio Ciani

Studio Legale Tributario Ciani Partners

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