Negli ultimi mesi l’accertamento induttivo è fuoriuscito dalle aule di giustizia per entrare nella quotidianità di molte imprese, in particolare di quelle che operano sui marketplace come Amazon. Nella prassi si è spesso ritenuto sufficiente un algoritmo, una proiezione statistica o una percentuale applicata alle commissioni della piattaforma per ricostruire extra-redditi “presunti”, talvolta del tutto avulsi dalla contabilità e dalle trasmissioni telematiche.
La combinazione fra la riforma del processo tributario (art. 7, comma 5‑bis, DLgs 546/1992), la giurisprudenza su costi presunti e l’ordinanza della Cassazione 31406/2025 in materia di IVA sta ridisegnando, in senso più garantista ma rigorosamente tecnico, i confini dell’accertamento induttivo.
Il caso al quale questo contributo si ispira riguarda la determinazione da parte de la Guardia di Finanza dei ricavi di una società attiva su marketplace Amazon tramite l’applicazione di una percentuale fissa (circa il 16%) alle commissioni corrisposte alla piattaforma che ha portato alla quantificazione di un reddito extra per un valore di oltre 600.000 euro, nonostante i flussi Amazon risultassero già integralmente confluiti nella prima nota manoscritta, nei registri corrispettivi e nelle trasmissioni telematiche verso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Tale scollamento fra metodo inferenziale e dati contabili ufficialmente comunicati all’Amministrazione evidenzia, in concreto, la portata del nuovo art. 7, comma 5‑bis, DLgs 546/1992 e della giurisprudenza su costi presunti e IVA.
Prova rafforzata e nuovo art. 7, comma 5‑bis, DLgs 546/1992
La Legge 130/2022 ha introdotto il comma 5‑bis nell’art. 7 del DLgs 546/1992, stabilendo che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e che il giudice ha l’obbligo di annullare l’atto qualora la prova sia mancante, contraddittoria o insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive della pretesa, in coerenza con la normativa sostanziale.
Ne consegue un rafforzamento dell’onere probatorio in capo all’Amministrazione finanziaria, che non può più fondare l’accertamento su presunzioni generiche o su mere inferenze statistiche, ma deve costruire un quadro probatorio rigoroso, completo e intrinsecamente coerente con le risultanze contabili, bancarie e documentali. Una tale osmosi tra fase procedimentale e fase processuale impone che gli elementi di prova siano già acquisiti nell’istruttoria amministrativa e non costruiti a posteriori in giudizio.
Marketplace e ricostruzioni autoreferenziali dei ricavi
Nei casi che riguardano le vendite tramite marketplace, la prassi ha da sempre considerato l’utilizzo delle commissioni (ad esempio la fee percentuale trattenuta da Amazon) come base per risalire induttivamente al volume complessivo dei ricavi, talora ignorando che tali flussi risultavano già confluiti nei registri corrispettivi, nella prima nota e nelle trasmissioni telematiche all’Agenzia delle Entrate.
Alla luce del nuovo quadro normativo, un simile uso autoreferenziale delle presunzioni si espone a plurime censure: da un lato, per violazione del criterio di oggettività, completezza e ragionevolezza richiesto dall’art. 7, comma 5‑bis, DLgs 546/1992; dall’altro, per difetto di motivazione in ordine alla effettiva esistenza del reddito extra rispetto ai dati contabili e alle comunicazioni già rese al Fisco. In termini difensivi, diventa centrale la riconciliazione puntuale tra report di piattaforma, registri e flussi telematici, per dimostrare che il presunto nero ricostruito sussista solo nella logica inferenziale dell’Ufficio.
Costi presunti e principio di capacità contributiva
Sul fronte dei costi, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha segnato un cambio di paradigma. Con la sentenza n. 10/2023, la Corte costituzionale ha affermato che, in caso di accertamento induttivo, il mancato riconoscimento di una quota forfettaria di costi viola il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., poiché comporta la tassazione di una ricchezza meramente nominale.
Recependo tale impostazione, la Cassazione ha chiarito che, tanto nell’accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, DPR 600/1973 quanto nell’accertamento analitico‑induttivo, il contribuente può sempre opporre una prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti. Il difetto di documentazione analitica non legittima dunque la tassazione integrale del margine lordo: l’Ufficio è tenuto a stimare induttivamente anche i costi, pena la trasformazione dell’accertamento in uno strumento di prelievo sproporzionato rispetto alla reale capacità contributiva.
IVA e neutralità: il principio di Cassazione
Il nodo del rapporto tra accertamento induttivo e IVA trova un punto di svolta nell’ordinanza n. 31406 della Corte di Cassazione del 2 dicembre 2025. Nel caso di un evasore totale, la Corte afferma che, quando l’Amministrazione ricostruisce la maggiore materia imponibile con il cosiddetto accertamento induttivo puro, gli importi accertati devono intendersi comprensivi di IVA, alla luce degli artt. 73 e 78 della direttiva IVA e del principio di neutralità.
In termini operativi, ciò implica che:
- i ricavi presunti rappresentano il corrispettivo lordo pagato dal consumatore, già inclusivo dell’imposta;
- l’Ufficio deve procedere allo scorporo (ad esempio, 122.000 / 1,22 = 100.000 imponibile + 22.000 IVA), anziché applicare nuovamente l’aliquota sull’intero importo presunto.
Qualsiasi diversa impostazione si pone in contrasto con il principio di neutralità, perché fa gravare definitivamente l’IVA sul soggetto passivo, anziché sul consumatore finale, e determina una sostanziale doppia imposizione. In coerenza con la giurisprudenza della CGUE (tra cui le cause C‑249/12 e C‑250/12, Corina‑Hrisi Tulică – link), la Cassazione riconosce inoltre che anche l’evasore totale, ove ricorrano i requisiti sostanziali e nei limiti dei termini di decadenza, deve poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a monte.
Proporzionalità delle sanzioni e ruolo “costituzionale” del giudice tributario
Sul versante sanzionatorio, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte EDU collega stabilmente il principio di proporzionalità all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, imponendo che le sanzioni fiscali non eccedano quanto necessario al perseguimento dell’obiettivo anti-elusivo e non si traducano in una forma surrettizia di espropriazione patrimoniale.
In ambito interno, il DLgs 472/1997, letto alla luce della giurisprudenza sovranazionale e della legge delega di riforma fiscale, orienta verso riduzioni e temperamenti per le violazioni continuate o pluriennali, nonché verso una graduazione delle sanzioni che tenga conto della gravità oggettiva e soggettiva della condotta. Il giudice tributario, grazie anche al nuovo art. 7, comma 5‑bis, assume così una funzione di garanzia non solo nella verifica dell’onere della prova, ma anche nella “taratura” del prelievo sanzionatorio, chiamato a disinnescare gli eccessi che alterano il rapporto tra imposta, interessi e sanzione.
Coordinate operative per imprese e difensori
In questo scenario, la strategia difensiva nei contenziosi da accertamento induttivo si orienta lungo tre direttrici fondamentali:
I. Onere della prova e metodo presuntivo:
- invocare l’applicazione rigorosa dell’art. 7, comma 5‑bis, DLgs 546/1992, contestando presunzioni non qualificate, lacune istruttorie e contraddizioni tra atti e dati contabili;
- chiedere l’annullamento degli avvisi quando la prova della fondatezza risulta mancante, contraddittoria o insufficiente.
II. Costi presunti e capacità contributiva:
- eccepire sistematicamente la deduzione forfettaria dei costi, anche tramite presunzioni semplici (margini medi di settore, storico aziendale, benchmark), in linea con Corte cost. 10/2023 e con le più recenti ordinanze di Cassazione;
- contestare gli accertamenti che tassano integralmente i maggiori ricavi induttivi senza considerare la struttura economica dell’attività.
III. IVA, neutralità e detrazione:
- far valere il principio, affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31406, secondo cui la materia imponibile ricostruita con accertamento induttivo puro è già comprensiva di IVA, imponendo lo scorporo e precludendo l’applicazione dell’aliquota sull’intero ammontare presunto;
- rivendicare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, ove sussistano le condizioni sostanziali, anche in presenza di gravi omissioni dichiarative, nei limiti dei termini di decadenza.
Il presidio della coerenza tra contabilità, flussi telematici e dati di piattaforma, e il diritto alla proporzionalità delle sanzioni sono oggi, per imprese e professionisti operanti nel commercio online, le chiavi per riportare l’accertamento induttivo da terreno di inferenza a quello di diritto, all’interno di un processo tributario che assegna all’Amministrazione uno standard probatorio più rigoroso e al giudice un ruolo decisivo di garanzia sistemica. Il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale impone all’Amministrazione Fiscale un accertamento più scrupoloso, fondato su presunzioni qualificate, riconoscimento dei costi e rispetto della neutralità IVA. Ne emerge uno spazio difensivo più strutturato, in cui contribuenti e professionisti possono far valere, con metodo tecnico, i principi di capacità contributiva e proporzionalità, trasformando il contenzioso da terreno di mera intuizione a sede di verifica puntuale sulla legittimità del prelievo.
Avv. Fabio Ciani
Studio Legale Tributario Ciani Partners
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