Vivere, lavorare o investire tra più Paesi può comportare obblighi fiscali in più ordinamenti. Aver già pagato le imposte all’estero non significa necessariamente aver esaurito ogni adempimento in Italia: occorre individuare lo Stato di residenza fiscale, qualificare il reddito e verificare la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

La residenza costituisce il punto di partenza dell’analisi. Le convenzioni coordinano poi le pretese dei due Stati: in alcuni casi attribuiscono una potestà impositiva esclusiva; in altri consentono una tassazione concorrente, accompagnata da strumenti diretti a eliminare o attenuare la doppia imposizione.

Questo articolo riguarda la disciplina ordinaria. Non costituisce una guida al regime opzionale dell’articolo 24-bis TUIR: chi valuta un trasferimento in Italia deve esaminare separatamente l’eventuale accesso a tale regime e il trattamento dei redditi interessati.

La disciplina italiana della residenza fiscale delle persone fisiche è stata modificata dal decreto legislativo n. 209/2023, con effetti dal periodo d’imposta 2024. Occorre distinguere le annualità fino al 2023 da quelle successive, evitando di applicare automaticamente le nuove regole ai periodi precedenti.

Dal 2024, una persona è fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

  • ha in Italia la residenza secondo il Codice civile, intesa come dimora abituale;
  • ha in Italia il domicilio, individuato nel luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari;
  • è fisicamente presente nel territorio italiano.

L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta costituisce una presunzione superabile mediante prova contraria. I criteri sono alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno, ferma l’eventuale applicazione di una convenzione.

Presenza fisica e conteggio dei giorni

La presenza fisica è un autonomo criterio di collegamento. La permanenza per almeno 183 giorni negli anni ordinari o 184 giorni negli anni bisestili può determinare la residenza fiscale secondo la normativa interna, anche indipendentemente dal domicilio o dalla dimora abituale.

Il conteggio non va confuso con le soglie convenzionali relative al lavoro dipendente. Le due regole hanno finalità diverse: una determina la residenza, l’altra ripartisce il potere di tassare uno specifico reddito.

La nuova definizione fiscale di domicilio valorizza le relazioni personali e familiari. Ciò non rende gli interessi economici irrilevanti in qualsiasi valutazione: occorre distinguere questo criterio domestico dagli altri criteri e dall’analisi convenzionale, nella quale possono rilevare sia relazioni personali sia economiche.

L’iscrizione all’AIRE non garantisce, da sola, la non residenza fiscale in Italia. La mancata iscrizione, analogamente, non consente di ignorare una convenzione applicabile.

Per le annualità precedenti al 2024 occorre distinguere il valore dell’iscrizione anagrafica nella disciplina interna allora vigente dalla possibilità di dimostrare una residenza estera ai fini convenzionali. Dal 2024, la natura relativa della presunzione anagrafica è espressa nella norma.

La ricostruzione richiede circostanze effettive e documentabili, senza attribuire automaticamente efficacia retroattiva alla riforma.

Se entrambi gli Stati qualificano una persona come residente secondo le rispettive legislazioni, la convenzione può risolvere il conflitto mediante le tie-breaker rules.

Nello schema convenzionale ordinario, la sequenza comprende:

  1. abitazione permanente disponibile;
  2. centro degli interessi vitali;
  3. soggiorno abituale;
  4. nazionalità;
  5. accordo tra le autorità competenti.

La formulazione va verificata nel singolo trattato. L’abitazione permanente non coincide necessariamente con un immobile di proprietà: rileva la disponibilità stabile di un alloggio. Quando un’abitazione è disponibile in entrambi gli Stati, occorre proseguire con i criteri successivi.

Uno stipendio pagato da un datore estero o assoggettato a ritenute estere non è, per questo solo fatto, escluso dalla tassazione italiana.

Le convenzioni attribuiscono generalmente rilievo alla residenza del lavoratore e al luogo in cui il lavoro viene svolto. Se l’attività è esercitata in un altro Stato, può sorgere una potestà concorrente: entrambi possono tassare, mentre il trattato disciplina il rimedio contro la doppia imposizione.

Molte convenzioni prevedono un’eccezione per i soggiorni brevi, subordinata a condizioni cumulative sulla durata della permanenza, sulla residenza del datore e sull’eventuale imputazione della retribuzione a una stabile organizzazione.

Non basta quindi essere sotto i 183 giorni: vanno controllate tutte le condizioni e il periodo di riferimento del trattato.

Il credito consente, quando ne ricorrono i presupposti, di detrarre dall’imposta italiana il prelievo estero sul medesimo reddito, entro i limiti applicabili. Non è un rimborso indiscriminato di qualsiasi imposta pagata all’estero.

Occorre verificare:

  • natura del tributo e definitività del pagamento;
  • identità del reddito tassato nei due Stati;
  • conformità del prelievo alla convenzione;
  • limite dell’imposta italiana riferibile al reddito estero.

Nel regime ordinario, i dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti fuori dall’attività d’impresa sono normalmente soggetti al 26%, attraverso ritenuta o imposta sostitutiva, secondo le modalità d’incasso.

L’esclusione di questi redditi dal reddito complessivo pone un limite all’ordinaria disciplina interna del credito. La Cassazione ha tuttavia riconosciuto possibilità di recupero in presenza di specifiche clausole convenzionali e di imposizione italiana obbligatoria, non scelta dal contribuente.

Non ne deriva un diritto automatico allo scomputo in qualsiasi dichiarazione: trattato, limiti e procedura restano decisivi.

Per gli aspetti operativi, si veda l’articolo «Dividendi esteri: tassazione, credito d’imposta e quadro RW».

L’articolo 165, comma 8, TUIR prevede una preclusione alla detrazione nei casi di omessa dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri. Queste situazioni sono diverse dalla sola mancata esposizione del credito relativo a redditi dichiarati.

La giurisprudenza ha riconosciuto che gli obblighi convenzionali possono impedire una perdita automatica della detrazione. Restano necessari la prova dei presupposti sostanziali e l’esame della convenzione. Il riconoscimento del credito non elimina automaticamente le conseguenze delle violazioni dichiarative.

Occorre ricostruire la residenza anno per anno, risolvere l’eventuale doppia residenza, qualificare il reddito, applicare la convenzione, determinare il rimedio e valutare le dichiarazioni da correggere. Il pagamento all’estero non dimostra, da solo, né l’esenzione italiana né la recuperabilità integrale del prelievo.

Dipende dalla residenza, dalla categoria di reddito e dalla convenzione. Il pagamento estero non esclude automaticamente gli obblighi italiani.

No. Vanno verificati i criteri sostanziali italiani e le eventuali regole convenzionali.

Dal 2024, almeno 183 giorni negli anni ordinari o 184 nei bisestili, considerando le frazioni di giorno, integrano il criterio interno della presenza. Gli altri criteri e la convenzione restano rilevanti.

Non da sola. Se un’abitazione permanente è disponibile in entrambi gli Stati, occorre applicare i criteri convenzionali successivi.

Non necessariamente: entrano in gioco residenza, luogo di svolgimento dell’attività e condizioni del trattato.

No. Sono richiesti presupposti sostanziali e limiti quantitativi; va verificata anche la conformità del prelievo alla convenzione.

Non necessariamente, alla luce degli orientamenti sugli obblighi convenzionali. Il diritto va però dimostrato e resta distinto dalle conseguenze dell’omissione.

Nota: contenuto informativo generale, non sostitutivo dell’analisi della posizione individuale.