L’art. 24-bis del TUIR è pensato per rafforzare la capacità dell’Italia di attrarre individui ad alta capacità patrimoniale, offrendo una tassazione forfettaria sui redditi prodotti all’estero. Nella sua formulazione originaria, il regime si presentava come una misura semplice, competitiva e coerente con la logica della mobilità fiscale internazionale.
A distanza di alcuni anni, però, la promessa iniziale appare meno lineare di quanto sembrasse. Il regime continua a esercitare una funzione attrattiva, ma lo fa attraverso un impianto che presenta criticità tecniche, margini di incertezza interpretativa e un’evidente sproporzione tra il beneficio concesso e il contributo richiesto all’economia reale.
L’antielusione
Uno dei punti più delicati riguarda il trattamento delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in entità estere. La scelta di escluderle dall’imposta sostitutiva nei primi cinque periodi d’imposta risponde chiaramente a una finalità antielusiva: evitare che il trasferimento della residenza in Italia venga utilizzato come passaggio meramente strumentale per realizzare una cessione fiscalmente favorita.
Il problema è che il limite temporale finisce per depotenziare la stessa ratio della norma. Un contribuente con un orizzonte patrimoniale di lungo periodo può semplicemente rinviare l’operazione al sesto anno, ottenendo comunque il risultato che la disposizione avrebbe dovuto impedire. Più che neutralizzare l’elusione, la regola sembra dunque differirla.
Il nodo della residenza delle società
Ancora più sensibile è il rapporto tra il regime dei neo-residenti e la disciplina della residenza fiscale delle società estere. Quando il contribuente trasferito in Italia concentra su di sé le decisioni strategiche di una società non residente, il rischio di attrazione della sede di direzione effettiva nel territorio dello Stato diventa concreto.
Qui si apre una delle aree più insidiose dell’intero sistema. Se la società estera viene considerata fiscalmente residente in Italia, anche la qualificazione dei redditi distribuiti cambia, con effetti che possono compromettere l’operatività stessa del regime agevolato. Per patrimoni strutturati attraverso holding, trust, fondazioni o veicoli fiduciari, il problema non è affatto teorico.
Il costo nascosto della doppia imposizione
L’imposta sostitutiva promessa dal regime non elimina automaticamente il problema del carico fiscale complessivo. In molti casi, il contribuente continua a scontare la tassazione nello Stato della fonte senza poter beneficiare, in via ordinaria, del credito per le imposte pagate all’estero.
Questo significa che il costo reale della relocation non coincide con la sola flat tax italiana, ma con la somma tra il prelievo domestico e quello straniero. Il meccanismo del cherry-picking consente di escludere determinate giurisdizioni dal regime forfettario per recuperare la tassazione ordinaria e il credito d’imposta, ma lo fa al prezzo di un ritorno alla complessità: monitoraggio fiscale, imposte patrimoniali, disciplina CFC e ulteriori obblighi dichiarativi. La soluzione, in sostanza, rischia di aprire nuovi fronti di criticità.
La certezza che viene meno
Per un regime costruito per attrarre soggetti altamente mobili, la stabilità delle regole dovrebbe rappresentare un presupposto essenziale. Invece, proprio su questo terreno il sistema italiano ha mostrato una fragilità crescente.
Quando il costo del regime aumenta in modo significativo in un arco temporale ristretto, il tema non è soltanto economico. A essere compromessa è soprattutto la prevedibilità del quadro giuridico, cioè l’elemento che più di ogni altro incide sulle scelte di relocation di lungo periodo. Un investitore internazionale può accettare un onere elevato; molto più difficilmente accetta un ordinamento che cambia rapidamente il prezzo della promessa fiscale su cui ha costruito il proprio trasferimento.
La semplificazione solo apparente
Il regime dei neo-residenti è stato spesso presentato come uno strumento di semplificazione. Ma questa semplificazione è, in larga misura, solo apparente. La crescente attenzione dell’amministrazione finanziaria alla sostanza economica, alla coerenza patrimoniale e alla corretta qualificazione della fonte reddituale rende la posizione del contribuente tutt’altro che neutra sotto il profilo dei controlli.
Non basta una corretta opzione formale. Occorre dimostrare che la struttura complessiva del patrimonio, la provenienza dei flussi, la residenza delle entità coinvolte e la distinzione tra redditi italiani ed esteri siano sostenibili anche in sede ispettiva. Per i contribuenti con interessi distribuiti su più ordinamenti, il regime non elimina il rischio di contenzioso: lo sposta su un terreno più sofisticato.
Un beneficio senza obblighi
La criticità più profonda, però, riguarda l’assenza di qualsiasi condizionalità economica. Il regime non impone al neo-residente di investire in imprese italiane, di sostenere startup innovative, di acquistare titoli pubblici o di creare occupazione. Il beneficio fiscale viene riconosciuto senza che vi sia alcun vincolo di destinazione del capitale verso l’economia reale del Paese.
Questo aspetto distingue il modello italiano da altri strumenti di attrazione che, in forme diverse, subordinano il vantaggio fiscale o amministrativo a una ricaduta economica concreta. Qui, invece, la logica è puramente estrattiva sul piano del gettito: si incassa un’imposta fissa, ma non si orienta il patrimonio verso obiettivi di sviluppo.
L’effetto più visibile: il mercato immobiliare
In assenza di vincoli di investimento, è naturale che una parte rilevante dei capitali attratti si concentri nei beni che accompagnano più facilmente un trasferimento di residenza: immobili di pregio, servizi di lusso, consumi ad alta visibilità sociale.
Il punto è che l’effetto non resta confinato al segmento luxury. Nelle grandi città, l’aumento della pressione sulla fascia alta del mercato può propagarsi progressivamente alle zone limitrofe, alterando gli equilibri urbani e accentuando processi di sostituzione sociale. Se il regime attrae ricchezza senza governarne gli impatti territoriali, il rischio è che l’unica ricaduta percepibile sia la crescita dei valori immobiliari nelle aree più esposte.
Il paradosso dei territori
A rendere il quadro ancora più problematico è il fatto che i territori che assorbono questi effetti non beneficiano necessariamente in misura corrispondente del gettito generato. I Comuni interessati dall’aumento della pressione abitativa, dalla trasformazione del tessuto urbano e dalla crescita dei costi locali non ricevono, per i redditi esteri coperti dall’imposta sostitutiva, un ritorno coerente con il peso delle esternalità sopportate.
Si crea così un cortocircuito istituzionale: il vantaggio fiscale viene gestito a livello statale, mentre una parte rilevante dei costi indiretti si scarica sulle città. È una frattura sempre più difficile da ignorare, soprattutto nelle realtà metropolitane già esposte a forti tensioni sul mercato della casa.
Un equilibrio europeo sempre più fragile
Il regime italiano non può essere letto soltanto in una prospettiva nazionale. Si inserisce, infatti, in una più ampia dinamica europea di concorrenza fiscale tra ordinamenti che competono per attrarre basi imponibili ad alta mobilità. Sul piano formale, questa competizione rientra ancora nella sfera della sovranità tributaria degli Stati. Sul piano sostanziale, però, alimenta tensioni crescenti.
L’incoerenza è evidente. Da un lato, l’Europa spinge verso un coordinamento sempre più stretto della fiscalità societaria e verso soglie minime di imposizione per le grandi imprese. Dall’altro, tollera che gli Stati membri sviluppino regimi speciali per persone fisiche ad altissimo patrimonio, con effetti potenzialmente distorsivi sugli equilibri tra sistemi nazionali. In questa asimmetria si misura tutta la fragilità politica dei regimi preferenziali per high net worth individuals.
Il doppio standard italiano
C’è infine un profilo di coerenza sistemica che merita di essere messo in evidenza. L’Italia difende con forza la propria base imponibile quando i contribuenti si trasferiscono verso giurisdizioni a bassa fiscalità, ma al tempo stesso offre un regime speciale per attrarre contribuenti facoltosi da altri Paesi.
Si tratta di un doppio standard che, pur potendo trovare giustificazioni sul piano tecnico, resta difficile da sostenere sul piano politico. Quando la bassa fiscalità favorisce l’uscita di ricchezza dal Paese, viene descritta come un rischio da contrastare. Quando invece favorisce l’ingresso di ricchezza dall’estero, diventa uno strumento di competitività. È una simmetria imperfetta che espone il sistema a critiche sempre più difficili da liquidare come ideologiche.
Le correzioni necessarie
Se l’Italia intende mantenere un regime di attrazione per grandi patrimoni che sia davvero difendibile nel medio periodo, occorre una revisione di impianto. La prima correzione dovrebbe riguardare l’introduzione di una condizionalità di investimento, collegando almeno una quota del vantaggio fiscale a impieghi nell’economia reale nazionale.
La seconda dovrebbe consistere nella cristallizzazione dell’onere per l’intera durata del regime, così da tutelare l’affidamento e restituire credibilità all’ordinamento. La terza, non meno importante, dovrebbe passare per un rafforzamento del ruling preventivo e per un chiarimento normativo sul rapporto tra status di neo-residente e residenza fiscale delle entità estere controllate. Senza certezza applicativa, ogni regime speciale perde gran parte del suo valore.
Una questione di credibilità
Il punto, oggi, non è negare la legittimità della concorrenza fiscale tra Stati. Il punto è capire se un regime costruito per attrarre grandi patrimoni possa ancora dirsi moderno quando non richiede investimenti produttivi, non tutela pienamente l’affidamento e scarica parte dei suoi effetti collaterali sui territori e sul mercato abitativo.
L’art. 24-bis resta uno strumento potente, ma miope e sempre meno semplice da difendere nella sua configurazione attuale. Se vuole continuare a presentarsi come una leva di attrattività, l’Italia deve dimostrare che il vantaggio fiscale concesso a pochi può tradursi in un beneficio credibile per il sistema nel suo complesso. In caso contrario, il rischio è che il regime finisca per apparire non come una scelta di politica tributaria lungimirante, ma come un privilegio costoso, instabile e politicamente sempre più difficile da giustificare. I dati sono impietosi: dal 2017 al 2023 il regime ha generato 315,3 milioni di euro di gettito complessivo su circa 2.875 beneficiari. In un bilancio pubblico da oltre 800 miliardi, è una goccia nell’oceano. Ma gli effetti collaterali, inflazione immobiliare, erosione della progressività fiscale, tensioni diplomatiche, contenzioso potenziale, hanno un costo che nessuno ha ancora quantificato. La vera sfida non è scegliere tra attrattività e equità ma dimostrare che le due cose possono coesistere. La concorrenza fiscale tra Stati è legittima. La concorrenza fiscale senza regole è una corsa al ribasso che danneggia tutti, incluso chi la vince.
Fonti e riferimenti:
- Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 (TUIR), introdotto dalla L. 232/2016, art. 1, commi 152–159; modificato dal D.L. 113/2024 e dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
- D.Lgs. 209/2023, Riforma della fiscalità internazionale, modifiche agli artt. 2 e 73 TUIR (residenza persone fisiche e società).
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Chiarimenti sul regime dei neo-residenti.
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 83 del 14 febbraio 2022, Redditi di lavoro dipendente e art. 24-bis TUIR.
- Agenzia delle Entrate, Direttiva Controlli 2025, Nuovo approccio ispettivo su sostanza e coerenza patrimoniale.
- Corte dei Conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato, Valutazione impatto economico regime neo-residenti (dati 2020–2023).
- EU Tax Observatory, «New Forms of Tax Competition in the European Union: An Empirical Investigation», 2021.
- Parlamento Europeo, «The Future of EU Tax Policy Harmonisation», EPRS Study, 2025.
- EU Code of Conduct Group (Business Taxation), Harmful tax practices assessment framework.
- Direttiva UE 2022/2523 (Pillar Two, Global Minimum Tax) e Direttiva DAC8 (scambio informazioni HNWI e crypto-asset).
- Knight Frank, «Wealth Report 2025», Dati sul mercato immobiliare di lusso a Milano.
- AbitareCo., analisi prezzi medi Milano 2024
- Banca d’Italia, Rilievi sulla sostenibilità del regime e rischi per la progressività fiscale.
- OCSE, «Economic Outlook Italy 2025», Salari reali italiani ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021.
- Bayrou, F., Intervista a FranceInfo/LCI/BFM TV/CNews, 31 agosto 2025: «L’Italia sta facendo una politica di dumping fiscale».
- Tajani, C. (PD), proposta di sovraimposta comunale 12,5–15% sul gettito flat tax neo-residenti (intervista SkyTG24, 2025).
- Portogallo: chiusura regime NHR, dichiarazione ex PM António Costa.
- Tax Foundation, «Overview and Analysis of Marginal Taxes on High Incomes in the EU», 2024.
Disclaimer: Il presente articolo è redatto a fini divulgativi nell’ambito di una rubrica di fiscalità internazionale. Non costituisce consulenza professionale personalizzata. Le informazioni sono aggiornate al 26 marzo 2026 e potrebbero essere superate da interventi normativi o interpretativi successivi. Le opinioni espresse sono esclusivamente dell’autore.
Avv. Fabio Ciani
Studio Legale Tributario Ciani Partners
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