La bozza della legge di bilancio 2026 introduce una significativa revisione sull’esenzione dei dividendi tra imprese, prevedendo, con effetto ex abrupto, la tassazione integrale delle distribuzioni in luogo dell’attuale regime che prevede l’esenzione del 95%. Tale novità, che si applicherà ai dividendi percepiti nell’ambito d’impresa, restringe drasticamente un’agevolazione ritenuta essenziale per favorire il rilascio degli utili verso soci investitori di equity.
In attesa dei prossimi passaggi parlamentari che ne chiariranno i confini applicativi, la misura si configura come un cambio di rotta volto a incentivare l’autofinanziamento e la patrimonializzazione delle società, avendo però natura di cassa imposta derivante da nuove esigenze di bilancio pubblico. Restano dubbi interpretativi sulla sorte fiscale di strumenti partecipativi e usufrutti azionari, che potrebbero vedere tassata integralmente la relativa quota di dividendi. Invariato invece il trattamento dei non residenti privi di stabile organizzazione in Italia o con partecipazioni non connesse.
Sul piano operativo, la stretta si applicherà alle partecipazioni non qualificate (inferiori al 10%), che sconteranno una tassazione piena del 24% e, per i soci persone fisiche, un ulteriore 26% sulla quota residua. L’esenzione era originariamente introdotta per evitare i fenomeni di doppia o plurima imposizione tipica nei gruppi societari multilivello. Questa correzione normativa sembra, tuttavia, una reazione diretta alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° agosto 2025, che ha bocciato l’addizionale IRAP sui dividendi bancari, imponendo allo Stato italiano cospicui rimborsi e spingendo ora verso forme di inasprimento fiscale più ampio nel coordinamento tra società e soci.
Non sono esclusi correttivi governativi, tra cui un possibile abbassamento della soglia dal 10% al 5% e l’esclusione delle società quotate dall’ambito di applicazione, per non penalizzare ulteriormente un comparto finanziario appena rilanciato da recenti riforme. La nuova tassazione viene stimata in un maggior gettito di circa 2,86 miliardi in tre anni, cifra rilevante e strutturale per l’equilibrio dei conti pubblici, difficilmente sostituibile con misure alternative.
Tempistiche rilevanti: la nuova disciplina riguarderà le riserve utili deliberate dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, gli utili percepiti dall’anno nuovo, ma deliberati entro il 2025, non saranno colpiti dalla stretta fiscale. È prevedibile quindi una “corsa alle delibere”, da parte delle società per evitare la maggiore tassazione: comportamenti che, secondo prassi ministeriali, non dovrebbero integrare abuso del diritto se rivolti a usufruire legittimamente di una norma di favore.
Da segnalare infine il nuovo trattamento delle azioni proprie: la cessione sarà pienamente tassata sul differenziale tra corrispettivo e valore fiscalmente riconosciuto, con una disciplina equiparata alle azioni di terzi, segnando un ulteriore allineamento della normativa italiana alle best practice internazionali.
La riforma in arrivo rappresenta un punto di svolta per la fiscalità dei dividendi in Italia, richiedendo attenzione e pianificazione strategica da parte di imprese e investitori.
La stretta introdotta dalla legge di bilancio 2026 segna una svolta rilevante nella fiscalità dei dividendi, eliminando l’esenzione del 95% per le partecipazioni societarie inferiori al 10% e imponendo così una tassazione piena che avrà un impatto strutturale sulle strategie di distribuzione degli utili, sulla patrimonializzazione delle imprese e sulle dinamiche di investimento nel tessuto imprenditoriale italiano.
Fonte: bozza legge di bilancio 2026, Relazione tecnica, sentenza CGE 1 agosto 2025, atti ministeriali di indirizzo.
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